Valutazione del rischio da esposizione ai campi elettromagnetici (CEM)


La valutazione del rischio dei campi elettromagnetici è un obbligo del D.Lgs. 81. Esso rientra nella categoria dei rischi fisici e, in quanto tale, deve essere rinnovato secondo determinate modalità e tempistiche.

Quali sono gli effetti sulla salute del lavoratore? Chi deve valutare questo rischio nel DVR?

Gli effetti sulla salute provocati dall’esposizione ai campi elettromagnetici 

Il tipo di effetto che i campi elettromagnetici hanno sulle persone dipende in primo luogo dalla frequenza e dall’intensità dei campi stessi; anche altri fattori, come la forma d’onda, possono essere importanti in alcune situazioni. Alcuni campi provocano la stimolazione degli organi sensoriali, dei nervi e dei muscoli, mentre altri causano riscaldamento. Gli effetti causati da quest’ultimo sono definiti effetti termici, mentre tutti gli altri effetti sono detti non termici.

È importante notare che tutti questi effetti hanno una soglia al di sotto della quale non vi è alcun rischio e le esposizioni inferiori alla soglia non sono in alcun caso cumulative. Gli effetti causati dall’esposizione sono transitori, essendo limitati alla durata dell’esposizione, e cessano o diminuiscono quando finisce l’esposizione. Ciò significa che non vi sono ulteriori rischi per la salute una volta terminata l’esposizione.

Da notare che la maggior parte degli effetti avversi considerati nel D.Lgs. 81/2008 compaiono immediatamente (es. aritmie, contrazioni muscolari, ustioni, malfunzionamento pacemaker e dispositivi elettronici impiantati etc.), ma alcuni, come la cataratta o la sterilità maschile, essendo la conseguenza di un meccanismo cumulativo, possono manifestarsi a distanza di tempo.

Effetti diretti

Gli effetti diretti si manifestano al di sopra di specifiche soglie di induzione: l’attuale quadro delle conoscenze consente di disporre di un “razionale” (cioè una base logico-scientifica) per la definizione di valori limite di esposizione che ne prevengano l’insorgenza in soggetti che non abbiano controindicazioni specifiche all’esposizione.

La direttiva relativa ai campi elettromagnetici prende in considerazione solo gli effetti noti che si basano su meccanismi conosciuti, ma opera una distinzione fra effetti sensoriali ed effetti sulla salute, considerati più gravi.

Gli effetti diretti sono i seguenti:

  • vertigini e nausea provocati da campi magnetici statici (associati di norma al movimento, ma possibili anche in assenza di movimento);
  • effetti su organi sensoriali, nervi e muscoli provocati da campi a bassa frequenza (fino a 100 kHz);
  •  riscaldamento di tutto il corpo o di parti del corpo causato da campi ad alta frequenza (pari o superiore a 10 MHz); in presenza di valori superiori a qualche GHz il riscaldamento si limita in misura sempre maggiore alla superficie del corpo;
  • effetti su nervi e muscoli e riscaldamento causato da frequenze intermedie (100 kHz-10 MHz).

Effetti indiretti

Oltre agli effetti diretti, esistono effetti indiretti che possono avere gravi ricadute sulla salute e sicurezza e pertanto vanno prevenuti. È da tener presente che nella maggior parte dei casi il rispetto dei valori di azione prescritti per i lavoratori dall’attuale normativa non garantisce la prevenzione degli effetti indiretti, che vanno presi in esame in maniera specifica, facendo riferimento in primo luogo al rispetto dei valori limite espositivi prescritti per la popolazione generale e per i luoghi aperti al pubblico.

Alcuni gruppi di lavoratori sono considerati particolarmente a rischio per i campi elettromagnetici. Tali lavoratori non possono essere protetti adeguatamente mediante i valori di azione stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e perciò̀ i datori di lavoro devono valutare la loro esposizione separatamente da quella degli altri lavoratori.

Effetti indiretti possono essere provocati dalla presenza nel campo elettromagnetico di oggetti che possono determinare pericoli per la sicurezza o la salute. I rischi derivanti dal contatto con conduttori sotto tensione non rientrano nell’ambito della direttiva EMF.

Gli effetti indiretti sono i seguenti:

  • interferenze con apparecchiature e altri dispositivi medici elettronici;
  • interferenze con apparecchiature o dispositivi medici impiantabili attivi, per esempio stimolatori cardiaci o defibrillatori;
  • interferenze con dispositivi medici portati sul corpo, per esempio pompe insuliniche;
  • interferenze con dispositivi impiantabili passivi (per esempio protesi articolari, chiodi, fili o piastre di metallo);
  • effetti su schegge di metallo, tatuaggi, body piercing e body art;
  • rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici non fissi in un campo magnetico statico;
  • innesco involontario di detonatori;
  • innesco di incendi o esplosioni a causa di materiali infiammabili o esplosivi;
  • scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto quando una persona tocca un oggetto conduttore in un campo elettromagnetico e uno dei due non è collegato a terra.

Valutazione del rischio da esposizione ai campi elettromagnetici (CEM)

La valutazione del rischio dei campi elettromagnetici è un obbligo del D.Lgs. 81.
Esso rientra nella categoria dei rischi fisici e, in quanto tale, deve essere rinnovato:

  • con cadenza quadriennale;
  • ogni volta che risulti necessario dalle evidenze della sorveglianza sanitaria;
  • in caso di cambiamento dei luoghi di lavoro o delle macchine/attrezzature;

Tutte le aziende, indipendentemente dall’attività svolta, devono valutare questo rischio nel DVR. È pertanto obbligatorio un approfondimento con relazione tecnica e in alcuni casi anche con misurazioni specifiche con lo strumento tarato.

Quali attività e settori devono effettuare misurazioni specifiche con strumento tarato?

  • Laboratori: spettroscopia ad assorbimento atomico, analizzatori da banco.
  • Negozi: smagnetizzatori/magnetizzatori per sistemi anti-taccheggio, varchi magnetici e similari.
  • Ristorazione: piano ad induzione di cottura
  • Estetisti: apparecchiatura per il trattamento di calore parziale a radiofrequenze, apparecchio stimolatore muscolare magnetico
  • Settore medico: tutte le attrezzature.
  • Attività di produzione: tutte le attrezzature ad esclusione di quelle elettriche per la manutenzione del verde (es. decespugliatore, tagliaerba), carrello elevatore elettrico (solo se presenti dispositivi come ad esempio trasmettitori radio o lettori RFID), transpallet elettrico, trattore da rimorchio e attrezzature portatili (es. flessibile, trapano, seghetti, ecc.).
  • Infrastrutture (mobili e terrene): lampade speciali attivate a radiofrequenza, presenza di tralicci dell’alta tensione sui luoghi di lavoro (es. in area esterna ove possano transitare i lavoratori), trasformatori, inverter impianti fotovoltaici, apparecchiature con tecnologia RADAR, ambienti di lavoro che funzionano all’interno o contengono apparecchiature con una corrente di funzionamento di 100 A.

Grazie agli esperti di Spaziottantotto potrai ricevere assistenza sulla valutazione del rischio da esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) e sarai guidato nella definizione di misure preventive adeguate. Contattaci adesso attraverso il form sottostante!





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